Whistleblowing - Segnalazione di condotte illecite
La piattaforma consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonche' la possibilita' per l'ufficio del RPCT dell'Autorita' di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità
La segnalazione di condotte illecite (cosiddetto "Whistleblowing") è un processo tramite il quale un individuo (il "whistleblower") denuncia al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT) violazioni di disposizioni normative che riguardano comportamenti, atti o omissioni dannosi per l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione, scoperti nel contesto lavorativo. Al RPCT comunale possono essere segnalate solo le violazioni afferenti all'Amministrazione del Comune di Spirano.
Chi può effettuare segnalazioni?
- i lavoratori dipendenti dell'Ente;
- i lavoratori autonomi di cui si avvale l'Ente ed i titolari di un rapporto di collaborazione;
- i lavoratori e collaboratori di soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ente;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività in favore dell'Ente;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività in favore dell'Ente.
Cosa si può segnalare?
Il "whistleblower" può segnalare:
- violazioni già commesse;
- violazioni che potrebbero verificarsi in futuro;
- fondato sospetto che una violazione sia stata o sarà commessa;
- tentativi di occultare tali violazioni.
Cosa non si può segnalare?
Il canale di segnalazione "Whistleblowing" non può essere utilizzato per questioni legate ad interessi personali del segnalante, come contestazioni o richieste relative al proprio rapporto di lavoro o impiego con l'Amministrazione o con figure gerarchicamente superiori.
Quando si può segnalare?
- quando il rapporto giuridico (inteso come rapporto di lavoro o assimilato) è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Cosa deve contenere la segnalazione?
È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata, al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni nonché da parte di ANAC. In particolare, devono risultare chiare:
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, qualora il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.
Come segnalare la segnalazione?
- Canale di segnalazione interno
Tramite la piattaforma dedicata raggiungibile all'indirizzo https://comunedispirano.whistleblowing.it
- Segnalazione orale
Tramite un incontro diretto con il Responsabile della prevenzione della corruzione (Segretario comunale), su richiesta del segnalante oppure attraverso contatto telefonico o diretto. Può altresì effettuarsi con un messaggio vocale, inviato tramite altri canali.
- Segnalazione esterna
All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), collegandosi all'indirizzo https://whistleblowing.anticorruzione.it
La segnalazione esterna può essere effettuata:- nel caso in cui il canale di segnalazione interno non sia attivo o, benché attivo, non è conforme all'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023;
- se il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ma questa non ha avuto esito;
- se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Forme di tutela e protezione per il segnalante
Le misure di protezione stabilite per il whistleblower sono previste dagli artt. 16 e seguenti del D.Lgs. n. 24/2023. In primo luogo, viene assicurata la riservatezza circa l'identità del segnalante.
L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
La segnalazione è inoltre sottratta all'accesso documentale di cui alla Legge n. 241/1990 ed all'accesso di cui agli artt. 5 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013.
Tra le misure di protezione figura anche il divieto di porre in essere "ritorsioni" nei confronti del segnalante. Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. A titolo esemplificativo possono costituire ritorsioni:
- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Chi ritiene di aver subito delle ritorsioni può fame comunicazione ad ANAC.
Misure di sostegno ai segnalanti - Elenco Enti Terzo Settore
Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
È istituto presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. Qui l'elenco: Enti terzo settore convenzionati con ANAC
Perdita delle tutele
La tutela e protezione della persona segnalante non sarà garantita qualora, in connessione con la segnalazione whistleblowing, venga accertata, anche mediante sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per reati di diffamazione o calunnia, o la responsabilità civile, per gli stessi motivi, in situazioni di dolo o colpa grave. In tali casi, l'Amministrazione potrà irrogare alla persona segnalante una sanzione disciplinare.
Normativa di riferimento:
- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ("Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali");
- Linee Guida ANAC in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità approvate con delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023.
Contatti del Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT):
- Segretario comunale dott. Nunzio Panto'
- tel. 0354879911
- e-mail: segretario@comune.spirano.bg.it
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